From: <Salvato da Windows Internet Explorer 7>
Subject: Atto Completo
Date: Tue, 15 Feb 2011 17:19:02 +0100
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<HTML><HEAD><TITLE>Atto Completo</TITLE>
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font=3D"courier"><B>
<CENTER>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA =
GIOVENTU'=20
</CENTER></B><BR><B>DECRETO 19&nbsp;novembre&nbsp;2010 =
<BR><PRE>Finalizzazione di parte delle risorse di cui all'articolo 1, =
commi 72
e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (10A15345)=20
</PRE></B><PRE>=20
=20
=20
                     IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'=20
=20
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante  =ABDisciplina  delle
attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri=BB e successive modificazioni;=20
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni;=20
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni;=20
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
=ABOrdinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59=BB,  e  successive
modificazioni;=20
  Visto il  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  ed  in
particolare l'articolo 19, comma 2;=20
  Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1=B0 luglio 2009,  n.
78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;=20
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
9  dicembre  2002,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,
concernente la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e  contabile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;=20
  Visto il D.P.R. in data 7 maggio 2008 con il quale l'On.le  Giorgia
Meloni e' stata nominata Ministro senza portafoglio;=20
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
8 maggio 2008 con il quale al precitato Ministro e'  stato  conferito
l'incarico per le politiche della gioventu';=20
  Visto il decreto legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito  con
modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha,  tra  l'altro,
attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri  le  funzioni  di
indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;=20
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 giugno 2008  con  il  quale  all'On.le  Giorgia  Meloni  e'  stato
delegato l'esercizio delle funzioni in  materia  di  politiche  della
gioventu';=20
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
29 ottobre 2009, che ha, tra  l'altro,  istituito  nell'ambito  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  il   Dipartimento   della
Gioventu';=20
  Visto l'art. 1, commi 72 e 73, della legge  24  dicembre  2007,  n.
247,  come  dapprima  modificati  dall'art.  19-bis,  comma  1,   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e , con specifico riferimento
al comma 72, come sostituito dall'art. 2, comma 50,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal  1=B0  gennaio  2010,  il  quale
istituisce il Fondo di sostegno per l'occupazione  e  l'imprenditoria
giovanile;=20
  Ritenuta la necessita', pur a seguito dell'intervenuta abrogazione,
ai sensi dell'art 2, comma 50, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
del comma 74 dell'art. 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  di
predeterminare la destinazione e le modalita' di utilizzazione  delle
risorse di cui al precedente comma 73;=20
  Visto il Regolamento (CE) n.  198/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del
Trattato CE in materia di aiuti di importanza minore =ABde minimis=BB;=20
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;=20
  Ritenuto, in particolare, necessario attuare quanto previsto  dalla
predetta normativa,  al  fine  di  consentire  ai  soggetti  di  eta'
inferiore a trentacinque anni di sopperire  alle  esigenze  derivanti
dalla peculiare attivita' lavorativa svolta;=20
=20
                              Decreta:=20
=20
                               Art. 1=20
=20
=20
                               Oggetto=20
=20
  Nell'ambito delle  risorse  finanziarie  individuate  dall'art.  1,
comma 73, della legge 24  dicembre  2007,  n.  247,  come  da  ultimo
modificato dall'art. 2, comma 50, della legge 23  dicembre  2009,  n.
191, euro 51.000.000,00, comprensivi degli oneri di gestione  di  cui
all'art. 4, sono destinati alla finalita' di sopperire alle  esigenze
derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta dai giovani  di
eta' inferiore a 35 anni.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 2=20
=20
=20
                             Beneficiari=20
=20
  1. A valere sulle risorse di cui all'art. 1, a decorrere dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana
di apposito avviso pubblico a cura del Gestore per  come  individuato
all'art. 3 del presente Decreto e fino all'esaurimento delle risorse,
e' riconosciuto ai soggetti di cui al comma 2 una  dote  trasferibile
alle imprese private ed alle societa'  cooperative  che  li  assumano
alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche  a
tempo  parziale,  del  valore  massimo  di  euro  5.000,00  per  ogni
assunzione fino al limite di cinque assunzioni per singola impresa  o
societa' cooperativa.=20
  2. Le assunzioni di cui al  comma  precedente  dovranno  riguardare
soggetti, di eta' non superiore a 35 anni, genitori di  figli  minori
legittimi,  naturali  o  adottivi,  ovvero,  affidatari  di   minori,
rispetto ai quali sia in corso o sia scaduto un contratto di lavoro a
tempo determinato o una delle tipologie contrattuali disciplinate dal
decreto legislativo 10.7.2003, n. 276, titolo III, capo I, titolo  V,
capo I e capo II, titolo VI, capo II, titolo VII, capo I e capo II, e
che, in  caso  di  cessazione  del  contratto  di  lavoro,  risultino
iscritti, durante il periodo di  inattivita'  lavorativa,  presso  un
centro pubblico per l'impiego,  di  cui  al  decreto  legislativo  23
dicembre 1997, n. 469, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
ovvero presso un'Agenzia per il lavoro di cui all'art. 4 del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni  ed
integrazioni, iscritta all'Albo di cui al Decreto  del  Ministro  del
Lavoro e delle Politiche sociali in data 23 dicembre 2003.=20
  3. Il beneficio non spetta se l'assunzione  costituisce  attuazione
di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da  un
contratto individuale.=20
  4. Il beneficio non spetta se, nei mesi precedenti,  il  datore  di
lavoro  abbia  effettuato  licenziamenti  per   giustificato   motivo
oggettivo o  per  riduzione  di  personale,  salvo  il  caso  in  cui
l'assunzione sia finalizzata alla  acquisizione  di  professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.=20
  5. Il beneficio non spetta se il datore di  lavoro  abbia  in  atto
sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso
in  cui   l'assunzione   sia   finalizzata   alla   acquisizione   di
professionalita' sostanzialmente diverse  da  quelle  dei  lavoratori
sospesi o in riduzione di orario.=20
  6. Il beneficio non spetta nel caso in cui il lavoratore sia  stato
licenziato, nei sei  mesi  precedenti  l'assunzione,  dalla  medesima
impresa  o  da  impresa  collegata,   o   con   assetti   proprietari
sostanzialmente coincidenti.=20
  7. Non si fa luogo all'erogazione del beneficio di cui al  presente
decreto nelle ipotesi in cui, al momento dell'assunzione  di  cui  al
comma 1 del  presente  articolo,  le  risorse  finanziarie  risultino
esaurite.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 3=20
=20
=20
          Modalita' di gestione delle risorse finanziarie.=20
=20
  1. Soggetto attuatore delle iniziative di cui agli articoli 1  e  2
e' il Dipartimento della Gioventu' (di seguito: "Dipartimento").=20
  2. Il Dipartimento demanda le attivita' di selezione delle  domande
di accesso ai benefici finanziari di  cui  all'art.  2  e  quelle  di
erogazione  dei  benefici   medesimi,   ad   un   soggetto   Gestore,
individuato, ai sensi dell'art 19, comma 2, del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, tra gli Enti Pubblici aventi specifica competenza nella materia,
ovvero  in  alternativa,  ai  sensi  dell'art.  19  ,  comma  5,  del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge  3  agosto
2009,  n.  102,  a  societa'  a  capitale  interamente  detenuto   da
Amministrazioni dello Stato. In tale seconda ipotesi, i rapporti  fra
Dipartimento e Gestore sono  regolati,  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni   legislative   e   regolamentari,   da   un    apposito
Disciplinare,   emanato   dal   Dipartimento   e   sottoscritto   per
accettazione dal Gestore, che oltre a definire i  dettagli  operativi
dell'intervento,  assicuri  al  Dipartimento  medesimo  un  controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi. Alla  copertura  degli
oneri di gestione, da quantificarsi nell'Accordo o  nel  Disciplinare
di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse  di  cui
all'art. 1.=20
  3. Al Gestore,  in  particolare,  e'  affidata  l'esecuzione  delle
seguenti attivita':=20
    a)   esame   della   documentazione   presentata   dai   soggetti
interessati;=20
    b) riconoscimento ai beneficiari della dote prevista;=20
    c)  corresponsione  alle  imprese  o  cooperative  che  procedano
all'assunzione del lavoratore, cui sia stata riconosciuta la dote  di
cui alla lettera b), delle somme corrispondenti;=20
    d) controllo a campione,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni
legislative, della veridicita' dei documenti presentati, in forma  di
autocertificazione, dai soggetti beneficiari, nonche' dalle imprese o
cooperative   che   abbiano   proceduto   all'assunzione   a    tempo
indeterminato;=20
    e) sviluppo e gestione di un sistema informativo di supporto  per
la richiesta dei contributi da parte dei soggetti destinatari;=20
    f) sviluppo e gestione di un portale di progetto;=20
    g)  eventuali  azioni  di  promozione  e  comunicazione,  ove  il
Dipartimento non intenda realizzarle direttamente.=20
  4. L'ammissione ai benefici di cui all'art. 2 segue  all'iscrizione
alla banca  dati  curata  dal  Gestore,  a  seguito  di  domanda  del
beneficiario, dalla quale risulti il possesso dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 comma 2, nonche' l'offerta di lavoro a tempo indeterminato
con l'indicazione del datore di lavoro offerente, compilata,  a  pena
di esclusione, sull'apposito modello che sara' reso  noto  con  mezzi
idonei, e comunque mediante pubblicazione sul sito web  istituzionale
del  Dipartimento  della  Gioventu'  e  sul  sistema  informativo  di
supporto.=20
  5.  Il  Gestore,  esaminata  la  domanda   di   iscrizione   e   la
documentazione allegata, e constatata  la  sua  regolarita',  procede
alla convalida della iscrizione in banca dati, del lavoratore  ed  al
rilascio di apposito codice identificativo univoco (CIU).=20
  6. A seguito dell'effettiva assunzione a  tempo  indeterminato  dei
lavoratori di cui al comma precedente l'impresa o cooperativa di  cui
all'art. 2, richiede al Gestore il pagamento del corrispettivo  della
dote, accreditandosi sull'apposito sistema informativo  ed  allegando
alla richiesta:=20
    a) Il numero di CIU del lavoratore assunto;=20
    b) Il modello UNILAV relativo alle assunzioni effettuate;=20
    c)  Numero  di   iscrizione   presso   l'ente   previdenziale   e
assicurativo previsto dalla normativa di settore;=20
    d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta  ai
sensi dell'art. 47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  relativa  al  mancato
superamento del limite numerico, di cui all'art. 2, comma 1,  nonche'
all'assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del
medesimo art. 2.=20
  7. Verificata  la  documentazione  di  cui  al  comma  6,  e  salva
l'ipotesi  di  cui  all'art.  2,  comma  7,  il  Gestore  procede  al
pagamento, a favore dell'impresa o cooperativa,  delle  somme  dovute
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, all'uopo avvalendosi  delle
coordinate indicate, a pena di esclusione, nella richiesta di cui  al
medesimo comma 6.=20
  8. Ove, a seguito dei controlli a campione,  di  cui  al  comma  3,
lettera c), sulla veridicita' dei  requisiti  autocertificati,  tanto
dai beneficiari, quanto dall'impresa o cooperativa, vengano  rilevate
dichiarazioni  mendaci,  il   Gestore   procede   direttamente   alla
segnalazione   al   Dipartimento   ed   alla   competente   autorita'
giudiziaria,  e  provvede  al  recupero  delle  somme   indebitamente
percepite e  degli  interessi  al  saggio  legale  in  vigore,  anche
mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a  ruolo,  ai  sensi
del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602  e  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46.=20
  9. Le richieste di erogazione delle provvidenze di cui al  comma  6
sono accolte nei limiti della dotazione finanziaria di  cui  all'art.
1. Nel caso di incapienza  delle  risorse  finanziarie,  il  Gestore,
secondo l'ordine cronologico della data di ricezione della  richiesta
avanzata dai datori di  lavoro,  come  rilevabile  dalla  tracciatura
telematica, nega l'ammissione  al  beneficio,  dandone  comunicazione
agli interessati ed al Dipartimento.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 4=20
=20
=20
                          Oneri di gestione=20
=20
  1. L'Accordo, stipulato con il Dipartimento ai sensi  dell'art.  15
della legge n. 241/90, nel caso in cui la gestione venga  affidata  a
soggetto pubblico, ovvero il Disciplinare emanato dal Dipartimento  e
sottoscritto per accettazione dal Gestore, ove la gestione sia invece
affidata  a  una  societa'  a  capitale   interamente   detenuto   da
Amministrazioni dello Stato, contemplano necessariamente:=20
    a) la quantificazione degli oneri di gestione annuali, ovvero  la
definizione di parametri oggettivi per la loro definizione ex ante;=20
    b) l'obbligo di rendicontazione  semestrale  al  Dipartimento  in
ordine  alle  operazioni  finanziarie  operate  sul  conto   corrente
infruttifero di cui al comma 2, ivi inclusi i  prelevamenti  per  gli
oneri  di  gestione,  che  devono  essere  comunque   preventivamente
autorizzati  dal  Dipartimento,  previa   verifica   della   regolare
esecuzione degli obblighi assunti.=20
  2.  A  seguito  della  sottoscrizione  dell'Accordo,   ovvero   del
Disciplinare, di cui all'art. 3, comma 2, il Dipartimento trasferisce
in un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Gestore, le risorse finanziarie di
cui all'art. 1.=20
  3.  Ove  sopravvenute  disposizioni  legislative  e  regolamentari,
ovvero  la  revoca  o  modifica  del  presente  decreto,   comportino
l'interruzione  dell'intervento  di  cui  all'art.  2   anteriormente
all'esaurimento delle risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  1,  il
Gestore provvede non oltre 60 giorni, alla restituzione delle residue
giacenze al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.=20
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo,
e pubblicato, dopo la registrazione, nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.=20
    Roma, 19 novembre 2010=20
=20
                                                  Il Ministro: Meloni=20

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2010=20
Ministeri istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
registro n. 20, foglio n. 112.=20

       =20
      </PRE>
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  <TR>
    <TD>
      <HR width=3D10 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dright>15.02.2011 </TD>
    <TD>
      <HR align=3Dcenter width=3D130 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dmiddle>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato </TD>
    <TD>
      <HR align=3Dcenter width=3D130 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dmiddle>17:16:18 </TD>
    <TD>
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    </TD></TR>
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    <TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>
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