From: <Salvato da Windows Internet Explorer 7>
Subject: Atto Completo
Date: Tue, 15 Feb 2011 17:21:09 +0100
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/related;
	type="text/html";
	boundary="----=_NextPart_000_0000_01CBCD34.BC95D2C0"
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5994

This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_0000_01CBCD34.BC95D2C0
Content-Type: text/html;
	charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2011-02-01&redaz=11A01092&connote=true

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>Atto Completo</TITLE>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-1">
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.17095" name=3DGENERATOR></HEAD>
<BODY vLink=3D#0000ff aLink=3D#0000ff link=3D#0000ff bgColor=3D#ffffff=20
background=3Dhttp://www.gazzettaufficiale.it/guridb//img/bkgrof.gif=20
font=3D"courier"><B>
<CENTER>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA =
GIOVENTU'=20
</CENTER></B><BR><B>DECRETO 19&nbsp;novembre&nbsp;2010 =
<BR><PRE>Disciplina del Fondo per il credito ai giovani  di  cui  =
all'articolo
15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito  dalla
legge 3 agosto  2007,  n.  127,  recante:  =ABDisposizioni  urgenti  in
materia finanziaria=BB. (11A01092)=20
</PRE></B><PRE>=20
=20
=20
                     IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'=20
=20
=20
                           di concerto con=20
=20
=20
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA=20
                           E DELLE FINANZE=20
=20
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante  =ABDisciplina  delle
attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri=BB e successive modificazioni;=20
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni;=20
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.165,  e  successive
modificazioni e integrazioni;=20
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
=ABOrdinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59=BB  e  successive
modificazioni;=20
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
23 luglio 2002 recante =ABOrdinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri=BB;=20
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell'autonomia  finanziaria
e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;=20
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  7  maggio
2008, con il quale l'on.le Giorgia Meloni e' stata nominata  Ministro
senza portafoglio;=20
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
8 maggio 2008 con il quale al precitato Ministro e'  stato  conferito
l'incarico per la gioventu';=20
  Visto il decreto legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazione, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha,  tra  l'atro,
attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri  le  funzioni  di
indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;=20
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 giugno 2008  con  il  quale  all'on.le  Giorgia  Meloni  e'  stato
delegato  l'esercizio  delle  funzioni  in   materia   di   politiche
giovanili;=20
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
29  ottobre  2009,  che  ha,  tra  l'altro,   istituito   nell'ambito
dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  il
Dipartimento della Gioventu';=20
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
dicembre 2008, di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2009;=20
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  17
dicembre 2009, di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010;=20
  Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge
3 agosto 2007, n.  127,  recante  =ABDisposizioni  urgenti  in  materia
finanziaria=BB, ed in particolare l'art. 15, comma 6, il quale  prevede
che per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte  a
favorire l'accesso al credito dei giovani  di  eta'  compresa  tra  i
diciotto e i quaranta anni e'  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  un  apposito  fondo  rotativo,  dotato  di
personalita' giuridica, denominato =ABFondo per il credito ai =
giovani=BB,
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, finalizzato  al  rilascio  di  garanzie  dirette,  anche
fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;=20
  Considerato che lo stesso  art.  15,  comma  6,  dispone  che,  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  delle  politiche
giovanili e le  attivita'  sportive,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo medesimo, di
rilascio e di operativita' delle garanzie, nonche'  le  modalita'  di
apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte dei  soggetti
pubblici o privati;=20
  Visto il decreto  del  Ministro  delle  politiche  giovanili  e  le
attivita'  sportive,   adottato   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze in data 6 dicembre 2007, che disciplina
le modalita' di attuazione e gestione del Fondo di cui  all'art.  15,
comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007,  n.  81,  convertito  dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127;=20
  Considerato che, in ragione delle esigenze  di  contenimento  della
finanza pubblica, stante il combinato disposto dell'art. 4, comma  2,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  recante  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2009) e del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 19 dicembre 2008 gia' citato, e' stato disposto, a decorrere
dall'anno  2009,  un  definanziamento  del  Fondo  di  cui  al  punto
precedente;=20
  Considerato che  pertanto  la  dotazione  finanziaria  del  vigente
decreto  si  compone  di  quanto  residua  dallo  stanziamento   gia'
trasferito al Gestore di cui all'art. 1, comma 4,  del  sopra  citato
decreto  interministeriale  del  6  dicembre  2007,  per  l'esercizio
finanziario 2007,  nonche'  di  quanto  impegnato  contabilmente  per
l'esercizio finanziario 2008, per un totale di 20  milioni  di  euro,
detratte le somme attualmente accantonate dal Gestore in  conseguenza
di crediti ammessi a garanzia, nonche'  le  somme  corrisposte  e  da
corrispondersi al Gestore in ragione del servizio prestato;=20
  Ritenuto necessario sviluppare  ed  incrementare  le  politiche  in
favore dei giovani e, nello specifico, perseguire  l'obiettivo  della
promozione e dell'attuazione di iniziative volte a favorire l'accesso
al credito agevolato da parte di studenti universitari e  neolaureati
al   fine   dell'apprendimento   e   approfondimento   di    percorsi
professionali e lavorativi;=20
  Visto il decreto-legge 1=B0  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in  particolare,
l'art. 19, comma 5, il quale stabilisce che =ABle Amministrazioni dello
Stato, cui sono attribuiti per legge  fondi  o  interventi  pubblici,
possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale  interamente
pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un  controllo
analogo a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolgono  la
propria    attivita'    quasi    esclusivamente     nei     confronti
dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico  delle
risorse finanziarie dei fondi stessi=BB;=20
  Ritenuta la necessita' che l'Amministrazione competente ad  attuare
le  misure  di  cui   al   citato   art.   15,   comma   6,   essendo
istituzionalmente deputata a funzioni di indirizzo e coordinamento  e
non essendo dotata di una struttura  amministrativa  dimensionalmente
adeguata, si avvalga, ai sensi del citato art. 19, comma  5,  di  una
societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla
stessa l'esecuzione delle attivita' relative alla gestione del =ABFondo
per il credito ai giovani=BB;=20
=20
                              Decreta:=20
=20
                               Art. 1=20
=20
=20
                        Attuazione e gestione=20
                        del Fondo di garanzia=20
=20
  1. Il Fondo  per  il  credito  ai  giovani  (di  seguito  =
=ABFondo=BB),
istituito ai sensi dell'art. 15, comma 6 del decreto-legge  2  luglio
2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  Gioventu'
(di seguito =ABDipartimento=BB), e'  destinato  agli  interventi  di  =
cui
all'art. 2.=20
  2. Le risorse finanziarie del Fondo che alla data di  adozione  del
presente  decreto  risultino   gia'   contabilmente   impegnate   dal
Dipartimento della Gioventu', ivi incluse quelle gia' trasferite,  ma
al contempo risultino non  ancora  utilizzate,  anche  per  oneri  di
gestione, per le iniziative di cui al decreto interministeriale del 6
dicembre 2007, nonche' gli eventuali successivi  apporti  finanziari,
di cui all'art. 8, affluiscono tutte in un  apposito  conto  corrente
infruttifero  acceso  presso  la  Tesoreria  centrale  dello   Stato,
intestato alla societa' a capitale interamente  pubblico  di  cui  al
comma 3 (di  seguito:  =ABGestore=BB)  e  da  questi  utilizzato  per  =
le
finalita' di cui al presente decreto, secondo le  modalita'  indicate
nel disciplinare di cui al comma 4. Affluiscono, altresi', e sono  da
considerarsi nella  disponibilita'  del  Fondo,  le  ulteriori  somme
scaturenti dallo svincolo degli accantonamenti operati dal Gestore  a
seguito dell'estinzione dei debiti contratti dai soggetti finanziati,
nonche' le somme  recuperate  dal  Gestore  medesimo,  nell'esercizio
della attivita' da esso svolta in attuazione del citato decreto del 6
dicembre 2007. Salvo quanto previsto  dall'articolo  8  in  ordine  a
futuri ulteriori  apporti  finanziari,  le  risorse  finanziarie  del
Fondo, in ogni  caso,  sono  comprese  nei  limiti  delle  risorse  a
legislazione vigente stanziate dall'articolo 15, comma 6  di  cui  al
comma 1, gia' trasferite al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.=20
  3. Soggetto attuatore delle iniziative di cui all'art. 2  comma  1,
e' il Dipartimento che si avvale, per  le  operazioni  relative  alla
gestione amministrativa del Fondo, ai sensi dell'articolo  19,  comma
5,  del  decreto-legge  1=B0  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di
una societa' a capitale interamente pubblico, per l'esecuzione  delle
seguenti attivita':=20
    a) esame della documentazione presentata dai soggetti beneficiari
(di seguito  denominati:  =ABbeneficiari=BB)  e  trasmessa  dai  =
soggetti
finanziatori, individuati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;=20
    b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute  in
caso di intervento della  garanzia  del  Fondo,  richiesto  ai  sensi
dell'art. 6;=20
    c)  controllo  a  campione  della   veridicita'   dei   documenti
presentati dai soggetti beneficiari del presente decreto;=20
    d) sviluppo e gestione di un sistema informativo di supporto  per
l'accreditamento dei soggetti beneficiari;=20
    e) sviluppo e gestione di un portale di progetto;=20
    f)  eventuali  azioni  di  promozione  e  comunicazione,  ove  il
Dipartimento non intenda realizzarle direttamente.=20
  4.  Per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  3,  il
Dipartimento emana un apposito  disciplinare,  da  sottoscrivere  per
accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita'
di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici,  nonche'
le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore, tali da configurare
un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri
servizi. In particolare:=20
    a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore  poteri  di
indirizzo, impartendo direttive  ed  istruzioni  anche  di  carattere
tecnico-operativo  e  puo'  disporre  ispezioni,  anche  al  fine  di
verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;=20
    b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati  e
le  informazioni   concernenti   la   regolarita',   l'efficienza   e
l'efficacia  del  servizio,  con  la   periodicita'   richiesta   dal
Dipartimento. In  ogni  caso  il  Gestore  e'  tenuto  a  trasmettere
annualmente al Dipartimento ed alla Corte dei conti, ai  sensi  degli
articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, una  relazione
sull'attivita' della gestione svolta ed il connesso rendiconto. Copia
della relazione sull'attivita' di gestione e del connesso  rendiconto
e' inviata all'Ufficio Bilancio e  Ragioneria  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2,  lettera  e),  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  23  luglio
2002, recante =ABOrdinamento delle strutture generali della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri=BB.=20
  5. Il Ministro della Gioventu' stipula altresi' con  l'Associazione
Bancaria  Italiana  (di  seguito  denominata:  =ABABI=BB)   un   =
apposito
Protocollo di intesa (di seguito  denominato:  =ABProtocollo=BB)  con  =
il
quale viene individuato, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  il   contenuto   di   uno   schema   di   Convenzione,   da
sottoscriversi, tra il Dipartimento e i soggetti finanziatori di  cui
all'art. 3, al quale questi ultimi possono  volontariamente  aderire.
Il Protocollo prevede  espressamente  che,  per  tutte  le  attivita'
delegate dal Dipartimento  al  Gestore,  quest'ultimo  rappresenta  a
tutti gli effetti il Dipartimento  nei  successivi  rapporti  tra  il
Dipartimento, l'ABI ed i singoli finanziatori.=20
  6.   Alla    copertura    degli    oneri    finanziari    derivanti
dall'espletamento  delle  attivita'  di  cui   al   comma   3,   come
regolamentati dal disciplinare di cui  al  comma  4,  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo, ad esclusione delle attivita' di  cui
alla lettera a) dello stesso comma 4. Il Disciplinare di cui al comma
4 deve in ogni caso definire,  in  modo  puntuale  e  dettagliato,  i
criteri di quantificazione degli oneri  di  cui  al  presente  comma,
fissandone   un   limite   finanziario   massimo    annuale,    anche
parametrandoli al numero di operazioni per  le  quali  sia  richiesta
l'ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'art.  4  (di  seguito
denominata: =ABgaranzia=BB),  al  numero  di  operazioni  =
definitivamente
ammesse alla garanzia ed al numero di azioni di  recupero  intraprese
ai sensi dell'art. 7.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 2=20
=20
=20
                Operazioni ammissibili alla garanzia=20
                              del Fondo=20
=20
  1.  Sono  ammissibili  alla  garanzia  i   finanziamenti   previsti
nell'ambito di iniziative a  carattere  nazionale  volte  a  favorire
l'accesso al credito dei soggetti di eta' compresa tra i 18  e  i  40
anni (di seguito denominati: =ABfinanziamenti=BB).=20
  2. I finanziamenti ammissibili  alla  garanzia  si  riferiscono  ai
corsi e ai master indicati al comma 3 e sono cumulabili tra loro fino
ad un ammontare massimo di 25.000 euro (venticinquemila/00  euro).  I
finanziamenti sono erogati in rate annuali di importo non inferiore a
3.000 euro (tremila/00) e non superiore a 5.000  euro  (cinquemila/00
euro).=20
  3. Alla data di presentazione  della  domanda  di  finanziamento  i
beneficiari devono alternativamente:=20
    a) risultare:=20
      1.  iscritti  ad  un   corso   di   laurea   triennale   ovvero
specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento  delle  tasse
universitarie e in possesso del diploma di scuola  superiore  con  un
voto pari almeno a 75/100;=20
      2. iscritti ad un corso di laurea magistrale, in regola con  il
pagamento delle tasse universitarie e  in  possesso  del  diploma  di
laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;=20
      3. iscritti ad un Master universitario di primo  o  di  secondo
livello, in regola con il pagamento delle tasse  universitarie  e  in
possesso  del  diploma  di  laurea,   rispettivamente   triennale   o
specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;=20
      4. iscritti ad  un  corso  di  specializzazione  successivo  al
conseguimento della laurea magistrale a ciclo  unico  di  medicina  e
chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento
delle tasse universitarie;=20
      5. iscritti ad un dottorato di ricerca all'estero che, ai  fini
del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;=20
    b) risultare iscritti  ad  un  corso  di  lingue  di  durata  non
inferiore a sei mesi, riconosciuto da un =ABEnte  Certificatore=BB,  =
tale
qualificato in un provvedimento,  Protocollo  d'intesa,  ovvero  atto
amministrativo comunque denominato, emanato o di cui  sia  parte  una
Pubblica amministrazione, quale, a mero  titolo  esemplificativo,  il
Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'istruzione dell'universita'
e della ricerca ed i suddetti Enti Certificatori in data  20  gennaio
2000, come modificato dal Protocollo di Intesa  in  data  16  gennaio
2002.=20
  4. Le rate del finanziamento per i corsi e  i  master  indicati  al
comma 3, lettera a), successive alla prima,  vengono  erogate  previa
presentazione al finanziatore dell'attestazione dell'iscrizione  alle
annualita' successive dei predetti corsi e del superamento di  almeno
la meta' degli esami previsti dal piano di studi relativi  agli  anni
precedenti.=20
  5. Il piano di ammortamento del finanziamento e' disciplinato dalle
modalita' indicate nelle singole convenzioni di cui all'art. 3, e non
puo'  comunque  iniziare  prima  del   trentesimo   mese   successivo
all'erogazione dell'ultima rata del finanziamento. E' fatta salva  la
facolta' per i beneficiari di estinguere, in tutto  o  in  parte,  il
finanziamento senza  penalita'  alcuna.  Tuttavia,  il  Protocollo  e
l'allegato schema di Convenzione di cui all'art. 1, comma  5  possono
prevedere  la  possibilita'  che,  sin  dall'erogazione  della  prima
annualita' del finanziamento, il beneficiario puo' pagare, in  regime
di  rate  costanti,  la  sola  sorte  di  interessi  maturandi   sino
all'ultimo giorno utile del periodo di  preammortamento  finanziario,
decorso il quale il beneficiario e' tenuto al  pagamento  del  debito
contratto e dei relativi interessi sino alla  naturale  scadenza  del
finanziamento.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 3=20
=20
=20
                        Soggetti finanziatori=20
=20
  1. Possono effettuare le operazioni di finanziamenti garantiti  dal
Fondo i seguenti soggetti (di seguito denominati: =ABfinanziatori=BB):=20
    a) le banche iscritte all'albo di cui  all'art.  13  del  decreto
legislativo 1=B0 settembre 1993, n. 385 e successive  modificazioni  ed
integrazioni;=20
    b)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'art. 107 del medesimo decreto legislativo.=20
  2.  I  finanziatori  stipulano   con   il   Dipartimento   apposite
convenzioni, il  cui  schema  e'  stabilito  dal  Protocollo  di  cui
all'art. 1, comma 5.=20
  3. Con il Protocollo si disciplinano, tra l'altro:=20
    a) le modalita' di adesione dei finanziatori;=20
    b) le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti;=20
    c) le modalita' di restituzione dei finanziamenti da  effettuarsi
in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni;=20
    d) gli eventi che consentono ai beneficiari una  sospensione  del
pagamento delle rate del finanziamento fino a 12 mesi complessivi;=20
    e) l'accettazione  esplicita  da  parte  dei  finanziatori  delle
regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto;=20
    f) la facolta' del beneficiario di interrompere il finanziamento,
per le rate non ancora erogate;=20
    g)  la   possibilita'   per   il   beneficiario   di   sospendere
temporaneamente, per motivi di malattia o di carenza delle condizioni
stabilite dall'art. 2, comma 4, la richiesta relativa  alla  rata  di
finanziamento successiva  alla  prima,  nonche'  le  modalita'  della
suddetta sospensione.=20
  4. I finanziatori si impegnano  a  non  richiedere  ai  beneficiari
garanzie aggiuntive.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 4=20
=20
=20
                   Natura e misura della garanzia=20
=20
  1. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta,  esplicita,
incondizionata ed irrevocabile.=20
  2. La garanzia e' concessa  nella  misura  del  70%  (settanta  per
cento) dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato  per  la
quota  capitale,  tempo  per  tempo  in  essere,   nei   limiti   del
finanziamento concedibile, per il quale il Gestore ha  dato  positiva
approvazione, degli oneri determinati  secondo  quanto  previsto  dal
Protocollo e degli  eventuali  interessi  contrattuali  calcolati  in
misura  non  superiore  al  tasso  legale  in  vigore  alla  data  di
concessione della garanzia medesima e di mora.=20
  3. Per ogni  operazione  di  finanziamento  ammessa  all'intervento
della  garanzia  viene  accantonato,  a  titolo  di  coefficiente  di
rischio,  un  importo  non  inferiore  al  10%  dell'   importo   del
finanziamento stesso.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 5=20
=20
=20
                      Ammissione alla garanzia=20
=20
  1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente  per
via telematica, con le seguenti modalita':=20
    a)  il  beneficiario  presenta  allo   sportello   di   uno   dei
finanziatori aderenti al Protocollo  la  richiesta  di  finanziamento
corredata   della   documentazione   necessaria   per   accedere   al
finanziamento  medesimo;  il  finanziatore  comunica  al  Gestore  la
richiesta  di  attivazione  della  garanzia   per   i   finanziamenti
concedibili previsti dall'art 2;=20
    b) il Gestore assegna  alla  richiesta  un  numero  di  posizione
progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di
arrivo della  richiesta,  verifica  la  disponibilita'  del  Fondo  e
comunica  entro  15  giorni  lavorativi  al  finanziatore  l'avvenuta
ammissione alla garanzia. Nel caso di incapienza delle disponibilita'
del Fondo,  il  Gestore  nega  l'ammissione  alla  garanzia,  dandone
comunicazione al  finanziatore  e  al  Dipartimento  entro  7  giorni
lavorativi;=20
    c)  il  finanziatore,  una  volta  acquisita  positiva   conferma
dell'avvenuta ammissione alla  garanzia,  a  pena  della  sospensione
della facolta' di operare con il Fondo stesso,  comunica  al  Gestore
entro 15 giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione
di finanziamento ovvero  la  eventuale  mancata  erogazione  di  tale
finanziamento;=20
    d) l'efficacia della garanzia decorre in via automatica  e  senza
ulteriori formalita' dalla data di erogazione del finanziamento.=20
  2. Con le stesse  modalita'  di  cui  al  comma  1  i  finanziatori
comunicano   l'eventuale   avvenuta   estinzione    anticipata    del
finanziamento.=20
  3. Resta inteso che i finanziatori sono liberi  di  erogare  o  non
erogare il finanziamento e non sono responsabili della verifica della
veridicita' delle informazioni presentate dai beneficiari.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 6=20
=20
=20
                     Attivazione della garanzia=20
=20
  1.  Salvo  quanto  previsto  per  la  sospensione  delle  rate  del
finanziamento, in conformita' al Protocollo di cui all'art. 3,  comma
3, in  caso  di  inadempimento  del  beneficiario,  il  finanziatore,
decorsa la scadenza  della  prima  rata  rimasta  anche  parzialmente
insoluta,  invia   al   beneficiario   l'intimazione   al   pagamento
dell'ammontare  dell'esposizione   per   rate   insolute,   interessi
contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata  con  avviso  di
ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.=20
  2. L'intimazione  al  pagamento  e'  inviata,  per  conoscenza,  al
Gestore, anche per via telematica.=20
  3. Trascorsi infruttuosamente 90 giorni lavorativi  dalla  data  di
ricevimento,  da  parte  del  beneficiario,  delle   intimazioni   di
pagamento, il finanziatore  puo'  chiedere  al  Gestore  l'intervento
della  garanzia,  mediante  lettera  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento inviata al Gestore  entro  i  successivi  novanta  giorni
lavorativi, e puo' avviare, a proprie  spese,  la  procedura  per  il
recupero della quota del credito e degli accessori non garantita  dal
Fondo nel rispetto  dei  limiti  di  legge.  Tale  procedura  non  ha
efficacia,  e  non  puo'   essere   opposta   dal   finanziatore   al
beneficiario, e quindi anche al Fondo, qualora il beneficiario  abbia
fatto richiesta di una sospensione delle rate del  finanziamento.  Il
mancato rispetto da parte del finanziatore del termine dei 90  giorni
lavorativi di cui la precedente periodo e' causa di  decadenza  della
garanzia.=20
  4.  Alla  richiesta  di  attivazione  della  garanzia  in  caso  di
inadempimento da parte del beneficiario, da inviare al Gestore,  deve
essere allegata la seguente documentazione:=20
    a) una dichiarazione del finanziatore da inviare al  Gestore  che
attesti:=20
      1. l'avvenuta erogazione del finanziamento al beneficiario;=20
      2. la  data  di  erogazione  del  finanziamento  a  favore  del
beneficiario;=20
      3. il totale, diviso tra sorta capitale e  sorta  interessi  di
quanto gia' corrisposto dal beneficiario al finanziatore a valere sul
finanziamento;=20
      4. l'insolvenza del beneficiario accertata con le modalita'  di
cui al comma 3;=20
      5. l'ammontare dell'esposizione  rilevato  con  riferimento  al
novantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento
di cui al comma 3;=20
    b) copia del contratto del finanziamento;=20
    c) copia del piano di ammortamento consegnato al beneficiario con
le relative scadenze, ripartito per sorta capitale ed interessi;=20
    d) copia della documentazione attestante il possesso da parte del
beneficiario  dei  requisiti  presentati   per   aver   ottenuto   il
finanziamento;=20
    e) copia di un documento di identita' del beneficiario.=20
  5. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore,
secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede
alla corresponsione dell'importo determinato ai  sensi  dell'art.  4,
comma 2.=20
  6. Nel caso in cui  si  renda  necessario  il  compimento  di  atti
istruttori per il completamento della documentazione, il  termine  di
cui al comma  5  si  sospende  fino  alla  data  di  ricezione  della
documentazione mancante o dei  documenti  integrativi  richiesti.  Le
richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso  in  cui  la
documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro  il  termine
di 90 giorni lavorativi dalla data della richiesta.=20
  7. Nel caso in cui  successivamente  all'intervento  del  Fondo  il
beneficiario provveda al  pagamento  totale  o  parziale  del  debito
residuo al finanziatore, il  finanziatore  provvede  a  riversare  al
Fondo le somme riscosse nella  misura  eccedente  la  quota  indicata
all'art. 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 7=20
=20
=20
                         Surrogazione legale=20
=20
  1. A seguito del pagamento il Dipartimento e' surrogato nei diritti
del finanziatore,  ai  sensi  dell'art.  1203  del  codice  civile  e
provvede tramite il Gestore al recupero  della  somma  pagata,  degli
interessi al saggio legale in vigore, maturati a decorrere dal giorno
del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per
il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a
ruolo, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46. Tali somme verranno versate al Fondo.=20
  2. Nel caso in cui il finanziatore, a qualunque titolo, recuperi in
tutto o in parte anche la quota di credito garantita  dal  Fondo,  e'
tenuto al rimborso al Fondo medesimo delle relative risorse.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 8=20
=20
=20
              Modalita' di apporto di ulteriori risorse=20
                        al Fondo di garanzia=20
=20
  1. Le modalita' di apporto di ulteriori risorse al Fondo  da  parte
di soggetti pubblici sono stabilite con accordi  stipulati  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.=20
  2. Le modalita' di apporto di ulteriori risorse al Fondo  da  parte
di soggetti privati sono stabilite con contratti di  sponsorizzazione
stipulati ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.=20
  3. Il Dipartimento puo' incrementare la  dotazione  finanziaria  di
cui all'art. 1, comma 2, nei limiti in cui  lo  consenta  il  decreto
annuale di riparto del Fondo per le Politiche giovanili,  emanato  ai
sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  della  legge  4
agosto 2006, n. 248.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 9=20
=20
=20
                    Divieto di cartolarizzazione=20
=20
  1. I finanziamenti garantiti dal Fondo non possono  essere  oggetto
di operazioni di cartolarizzazione di cui agli  articoli  da  1  a  7
della legge n. 130/1999.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 10=20
=20
=20
                             Abrogazione=20
=20
  1.   Il   presente   decreto   abroga   il    precedente    decreto
interministeriale adottato il 6 dicembre 2007, recante i criteri e le
modalita' di organizzazione e di  funzionamento  del  =ABFondo  per  il
credito ai giovani=BB, e di conseguenza, a decorrere dalla  data  della
sua  emanazione,  cessa  l'efficacia  di   ogni   atto,   protocollo,
convenzione ed accordo comunque denominato,  stipulato  con  soggetti
pubblici e privati, allo stesso conseguenti o comunque connessi.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 11=20
=20
=20
                      Disposizione transitoria=20
=20
  1. Vengono comunque fatte salve le garanzie gia' ammesse, entro  la
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale,
in relazione ai rapporti di credito attivati e da attivarsi in virtu'
del decreto abrogato ai sensi dell'art. 10. I  connessi  oneri,  fino
all'estinzione dei crediti erogati, sono regolati dal disciplinare di
cui all'art. 1, comma 5, e, nelle more della  sua  emanazione,  dalla
Convenzione attualmente  intercorrente  tra  il  Dipartimento  ed  il
Gestore.=20
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  preposti   organi   di
controllo.=20
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.=20
    Roma, 19 novembre 2010=20
=20
                                          Il Ministro della gioventu'=20
                                                      Meloni         =20
Il Ministro dell'economia=20
     e delle finanze=20
         Tremonti=20

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010=20
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 21, foglio n. 230=20

       =20
      </PRE>
<TABLE cellSpacing=3D0 cellPadding=3D0 width=3D"100%" border=3D0>
  <TBODY>
  <TR>
    <TD>
      <HR width=3D10 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dright>15.02.2011 </TD>
    <TD>
      <HR align=3Dcenter width=3D130 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dmiddle>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato </TD>
    <TD>
      <HR align=3Dcenter width=3D130 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dmiddle>17:19:52 </TD>
    <TD>
      <HR width=3D10 noShade SIZE=3D3>
    </TD></TR>
  <TR>
    <TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>
<FORM action=3D"" method=3Dpost>
<DIV align=3Dcenter><INPUT onclick=3Dwindow.print() type=3Dbutton =
value=3DStampa name=3DButton3>=20
<INPUT onclick=3Dwindow.close() type=3Dbutton value=3DChiudi =
name=3DButtonChiudi>=20
</DIV></FORM></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_0000_01CBCD34.BC95D2C0
Content-Type: image/gif
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Location: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//img/bkgrof.gif
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=

------=_NextPart_000_0000_01CBCD34.BC95D2C0--

