Competenze
Le deleghe assegnate al Ministro della Gioventù.
Dall'8 maggio 2008, l’on. Giorgia Meloni è il Ministro senza portafoglio della Gioventù. E’ delegata ad esercitare le funzioni e i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili. Di seguito sono indicate le deleghe ed alcune note esplicative accanto agli articoli delle leggi indicate.
In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro della Gioventù è delegato a:
a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello
sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;
b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;
c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo
umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;
d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, [1] in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;
e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario Gioventù, di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, [2] nonchè a presiedere il Forum nazionale dei. giovani;
f) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, [3] in tema di sensibilizzazione e prevenzione dei giovani rispetto al fenomeno delle dipendenze;
g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,[4] in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali;
h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. [5]
Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto sono trasferite al Ministro della Gioventù le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
Il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza in materia di politiche giovanili, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della
normativa comunitaria.
Il Ministro è altresì delegato a:
a) nominare consiglieri ed esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonchè a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;
b) provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
c) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonchè tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.
- L’articolo 45 dello stesso decreto istituisce il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’art. 46 determina le aree funzionali del ministero. La lettera c del comma 1 recita: politiche sociali, previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati.
In questo contesto ciò che concerne le politiche per le giovani generazioni è di competenza del ministro della Gioventù.
- L’art.5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, così recita:
“Agenzia nazionale per i giovani.
1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e' costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarieta' sociale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale
italiana gioventu', costituita presso il Ministero della solidarieta' sociale, che viene conseguentemente soppressa. Le risorse dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali alla stessa attribuite”.
- L'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, modificato dall'art. 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così recita:
"Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all’uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l’"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e l’organizzazione dell’Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma e' altresı' istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarieta' sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l’accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze".

- L'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, così recita:
“72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1º gennaio 2008 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:
a) Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;
b) Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;
c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura e della cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti.
73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72 è pari a 150 milioni di euro per l’anno 2008.
74. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 72”.
- L’art.19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così recita:
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007”.
